Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
l. La Regione Autonoma della Sardegna, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del proprio Statuto Speciale ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonchè i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società sarda, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell' assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. A tal fine la Regione:
a) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;
b) favorisce la diffusione della conoscenza e l' illustrazione della storia e delle attività delle SMS, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinque anni;
c) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
Art.2
Programmi finanziabili
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare degli obiettivi di cui all' articolo 1, comma 2, la Regione concede contributi intesi ad agevolare la realizzazione di specifici programmi che deveno essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti della SMS.
Art.3
Presentazione delle domande
1. Per l' ottenimento dei contributi di cui all' articolo 2, le SMS devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno, corredata da un programma annuale complessivo delle attività e delle iniziative,con relativo preventivo di massima.
Art.4
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verifica la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonchè la congruità dei costi previsti, delibera annualmente un piano di riparto dei contributi, con determinazione di criteri, priorità e modalità di assegnazione.
2. Il contributo per ogni singola attività od iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
3. L' erogazione dei contributi avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.
Art.5
Controlli regionali e decadenza dei benefici
1. La Giunta regionale esercita il controllo annuale sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. In caso di utilizzo dei contributi assegnati non conforme al decreto di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi medesimi.
Art.6
Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso
1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale promuove, sentita la Commissione consiliare competente, e a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e censiva delle SMS operanti in Sardegna e di quelle costituite da sardi residenti fuori dal territorio regionale, con particolare riferimento alla situazione delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico alle stesse appartenenti, l' istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso, che ha comunque natura privatistica.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità :
a) costituzione e reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle operanti in Sardegna;
b) costituzione e reperimento di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delleSMS;
c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altromateriale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d) organizzazione di mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico - culturaledelle SMS e per lo studio e l' analisi delle nuove forme di solidarietà ;
e) incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle SMS;
f) assegnazione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico - sociali delle SMS;
g) istituzione di un Comitato di coordinamento a livello regionale fra le SMS, quale strumento di rappresentanza nei rapporti istituzionali con la Regione e gli enti locali.
Art.7
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art.8
Norma finanziaria
1 Le spese previste per l' attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.400.000.000 per l' anno 1997 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio annuale della Regione per l' anno 1997 ed in quello pluriennale per gli anni1997- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997